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lunedì 31 gennaio 2022

Istruttori dilettanti ed obblighi previdenziali. Non sempre .... Intervento di Domenico Zinnari *

Sono state pubblicate nell’arco  di poco più di trenta giorni una serie di Sentenze della Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione  (Sentenze n. 41397/2021; 41467/2021; 41418/2021; 41419/2021; 41420/2021; 41468/2021; 41570/2021; 41729/2021; 175/2022; 177/2022; 952/2022; 953/2022; 954/2022). che, con motivazioni sostanzialmente omologhe nell’impianto,  affrontano la vexata quaestio della soggezione a contribuzione previdenziale dei rapporti tra istruttori e società o associazioni  sportive dilettantistiche.

In particolare le su menzionate pronunce  offrono una articolata riflessione, preceduta da ampio excursus  in ordine all’evoluzione normativa in subiecta materia, circa i limiti di applicazione della previsione contenuta nell'art. 67 TUIR, primo comma lettera m) e dei suoi effetti eccettuativi anche rispetto all’ obbligo contributivo previdenziale.

Secondo la Suprema Corte difatti:” non risultano soggette agli obblighi predetti le prestazioni, se compensate nei limiti monetari di cui all'art. 69 TUIR, relative alla formazione, alla didattica, alla preparazione ed all'assistenza all'attività sportiva dilettantistica (art. 35, comma 5, D.L. n. 207/2008 conv. in L. n. 14 del 2009) a condizione che chi invoca l'esenzione, con accertamento rimesso al giudice di merito, dimostri che:

  • le prestazioni rese non siano compensate in relazione all'attività di offerta del servizio sportivo svolta da lavoratori autonomi o da imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente assunta dal prestatore (art. 67 primo comma TUIR);
  • tali prestazioni siano rese in favore di associazioni o società che non solo risultano qualificate come dilettantistiche, ma che in concreto posseggono tale requisito di natura sostanziale, ossia svolgono effettivamente l'attività senza fine di lucro e, quindi, operano concretamente in modo conforme a quanto indicato nelle clausole dell'atto costitutivo e dello statuto, il cui onere probatorio ricade sulla parte contribuente, e non può ritenersi soddisfatto dal dato del tutto neutrale dell'affiliazione ad una federazione sportiva o al CONI; 
  • le prestazioni siano rese nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e cioè che siano rese in ragione del vincolo associativo esistente tra il prestatore e l'associazione o società dilettantistica, restando esclusa la possibilità che si tratti di prestazioni collegate all'assunzione di un distinto obbligo personale; 
  • il soggetto che rende la prestazione e riceve il compenso non svolga tale attività con carattere di professionalità e cioè in corrispondenza all' arte o professione abitualmente esercitata anche se in modo non esclusivo (art. 53 TUIR). Le pronunce, che pure paiono superare talune posizioni.”

Ai link di seguito indicati tre  delle tredici sentenze.

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20211223/snciv@sL0@a2021@n41397@tS.clean.pdf

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20211224/snciv@sL0@a2021@n41467@tS.clean.pdf

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20211227/snciv@sL0@a2021@n41570@tS.clean.pdf

 

*Avvocato Domenico Zinnari (nella foto sotto) del Foro di Lecce esperto di Diritto Sportivo

 


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