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sabato 25 giugno 2022

Vincolo sportivo. Timide novità nella figc. Intervento di Domenico Zinnari*

 Con il Comunicato Ufficiale n.283/A  del 15 giugno 2022 la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha disposto la modifica degli articoli 31, 32 e 32 bis delle N.O.I.F. ( Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.) con decorrenza dall’1 luglio 2022.

Le modifiche introdotte incidono su alcuni peculiari profili del c.d. vincolo sportivo nell’ambito dilettantistico.

Nel dettaglio il primo intervento attiene l’art. 31 delle N.O.I.F. in tema di “Giovani”.

 La nuova stesura dell’articolo 31 precitato prevede che ‘Sono qualificati Giovani i calciatori e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto l’ottavo anno e che all’inizio della stagione sportiva non abbiano compiuto il 16° anno”.

Il testo previgente individuava i calciatori e/o calciatrici con status di Giovani  in quei soggetti che avevano compiuto ”l’ottavo anno di età e che al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il 16° anno di età’.

La modifica normativa, come detto in vigore dall’1 luglio 2022  una specifica disciplina transitoria. Per la stagione 202/2023 le società di Puro Settore Giovanile ( ossia quelle che non siano associate alla Lega Nazionale Dilettanti)  potranno tesserare con vincolo annuale calciatori e/o calciatrici nati nel primo semestre del 2006.

Nella stagione sportiva 2023/2024  le dette società potranno tesserare con vincolo annuale calciatori e/o calciatrici nati nel primo semestre del 2007.


Significativa la modifica dell’art. 32 delle N.O.I.F. La nuova normativa prevede  lo “scorporo’ del comma 1 dell’articolo 32 che definisce i “Giovani Dilettanti”. I

La precedente disciplina, infatti, recitava: “I calciatori/calciatrici Giovani, dal 14° anno di età anagraficamente compiuto, possono assumere con le società di Lnd o della Divisione Calcio Femminile per la quale sono già tesserati, vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 25° anno di età, acquisendo la qualifica di ‘Giovani Dilettanti”.

La nuova norma contenuta nell’art. 32 lett. a) , per contro, prevede che: “I calciatori/calciatrici che in corso di stagione compiono il 16° anno di età possono assumere con la società della Lnd o con le società di serie B della Divisione Calcio femminile per la quale sono già tesserati/e, vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 24° anno di età, acquisendo la qualifica di ‘Giovane Dilettante’.

La successiva lett. b) inoltre prevede che‘I calciatori/calciatrici che al 1° luglio abbiano compiuto il 16° anno di età, assumeranno con la società di Lnd o con le società di serie B della Divisione Calcio femminile per la quale sono già tesserati/e, vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 24° anno di età, acquisendo la qualifica di ‘Giovane Dilettante’.

In sintesi, pertanto, se anteriormente all’entrata in vigore della nuova  disciplina i calciatori e/o calciatrici  al compimento del 14° anno  in corso di stagione  potevano assumere  con società  della LND o della Divisione Calcio Femminile   il vincolo valido fino al 25° anno di età., con le modifiche introdotte,  sarà possibile assumere il vincolo  non prima del compimento del 16° anno  di età e si esaurirà nella stagione in cui il calciatore o calciatrice compirà il 24° anno.

In via transitoria  per la stagione 2022/2023 sarà consentito, per i calciatori/calciatrici nati nel primo semestre dell’anno 2006, assumere il vincolo anche per una sola stagione sportiva, al termine della quale saranno liberi/e di diritto.

Omologo “ meccanismo” è previsto per la stagione sportiva relativamente ai calciatori/calciatrici nati nel primo semestre dell’anno 2007.

 

L’ultima modifica, correlata e consequenziale a quelle precedentemente illustrate,  attiene l’art. 32 bis delle N.O.I.F.

Nel precedente testo, difatti, si stabiliva che: “I calciatori e le calciatrici, che, entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagraficamente compiuto o compiranno il 25° anno di età, possono chiedere nelle modalità previste, lo svincolo per decadenza’.

Secondo la nuova formulazione: “I calciatori e le calciatrici che entro il termine della stagione sportiva in corso abbiano compiuto o compiranno il 24° anno di età possono chiedere nelle modalità previste, lo svincolo per decadenza”.

Info link al Provvedimento 

 

**Avvocato Domenico Zinnari (nella foto sotto) del Foro di Lecce esperto di Diritto Sportivo

 


 

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