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mercoledì 19 gennaio 2022

IL GIUDICE SPORTIVO DECIDE SU UDINESE-SALERNITANA: LA PRETESA “NEUTRALITÀ” DELLA SOCIETÀ RISPETTO AI PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITÀ SANITARIA. Intervento di Alberto Orlando*

A distanza di quasi un mese è finalmente arrivata la decisione del Giudice sportivo sulla prima gara di questo campionato di serie A che non si è disputata causa COVID. Come noto, la partita Udinese-Salernitana, programmata per il 21 dicembre scorso, non è stata mai giocata perché l’ASL di Salerno aveva disposto la sera precedente l’incontro “la sospensione dell’attività della squadra e della partecipazione ad eventi sportivi”, unitamente all’isolamento obbligatorio dei soggetti positivi e all’osservanza della quarantena per tutti i contatti stretti, comprendenti, tra gli altri, tutti i calciatori disponibili.

Per questi motivi la Salernitana aveva rinunciato alla disputa della partita, nella convinzione che tale comportamento non potesse essere sanzionato poiché dipendente da causa di forza maggiore, ossia dal provvedimento dell’ASL competente. Come spiegato in un precedente intervento di questo blog, infatti, le sanzioni che conseguono alla rinuncia alla disputa di una gara (stabilite dall’art. 53 NOIF) non vengono comminate nel caso in cui tale rinuncia sia dovuta a causa di forza maggiore (art. 55 NOIF).

Le convinzioni della Salernitana sembravano abbastanza solide se confrontate con l’esito della celeberrima querelle Juventus-Napoli risalente a ottobre 2020, decisa addirittura dal Collegio di garanzia del CONI (decisione n. 1/2021). In quel caso, sovvertendo l’orientamento dei giudici federali, l’intervento dell’ASL che aveva “bloccato” il Napoli era stato giudicato come “factum principis”, integrante quindi la fattispecie di causa di forza maggiore e ponendosi come condizione del tutto ostativa alla partecipazione all’evento sportivo programmato: la rinuncia, quindi, era da intendersi perfettamente giustificata dal punto di vista sportivo e comportava l’inevitabile recupero della gara.

In questo caso specifico, invece, il Giudice sportivo, pur tenendo in considerazione il precedente appena richiamato, giunge a conclusioni opposte, comminando, come disposto dall’art. 53 NOIF, la sconfitta a tavolino per 0-3 e un punto di penalizzazione in classifica a carico della squadra non presentatasi all’evento sportivo. Se nella decisione si conferma che “vi è impossibilità della prestazione per il c.d. factum principis quando sopraggiungono provvedimenti di legge o di carattere amministrativo […] che rendono impossibile la prestazione dell’obbligato indipendentemente dalla sua volontà”, d’altro canto, però, si sottolinea come lo stesso factum principis non possa valere come causa di forza maggiore nel caso in cui l’obbligato alla prestazione, nei limiti segnati dal criterio dell’ordinaria diligenza, “non abbia tentato di percorrere tutte le soluzioni astrattamente possibili che gli si offrivano per superare i limiti imposti dai provvedimenti”.

Nel caso di specie, la Salernitana non avrebbe rispettato quest’ultimo principio: secondo il Giudice sportivo, che porta all’attenzione soprattutto il carteggio tenutosi via email nei giorni immediatamente precedenti la gara tra l’ASL di Salerno e la società reclamante, quest’ultima avrebbe agito, davanti ad un evento che diventava sempre meno “imprevedibile”, quasi “auspicando”, se non addirittura sollecitando, l’intervento interdittivo dell’ASL. Dal punto di vista fattuale il ragionamento del Giudice si basa, ad esempio, sulla programmazione di un volo di linea per sostenere la trasferta in luogo di un volo charter certamente più raccomandabile e, anzi, espressamente raccomandato da apposito Protocollo federale per l’emergenza COVID (Protocollo federale, vers. 4, 3 dicembre 2021, p. 16). In sintesi, quindi, la Salernitana non avrebbe messo in atto “tutte le cautele che, nel rispetto dei Protocolli e secondo i criteri dell’ordinaria diligenza, le avrebbero consentito la trasferta in «bolla» e in sicurezza del gruppo squadra”: pertanto, la società non si sarebbe dimostrata soggetto “del tutto neutrale”, destinato cioè a subire passivamente gli effetti del c.d. factum principis, ma anzi sembrerebbe aver “contribuito” in qualche modo alla genesi e alla “insuperabilità” del factum principis stesso.

La decisione del Giudice sportivo richiama principi giurisprudenziali noti e consolidati. Tuttavia, in concreto, introduce ulteriori elementi di non facile individuazione all’interno di un quadro già caotico segnato da interventi dell’ASL, mancata disputa di gare di serie A e approvazione di protocolli da parte della Lega e della Federazione. La valutazione degli elementi fattuali svolta dal Giudice sportivo appare, nei fatti, abbastanza penetrante e volta ad un’interpretazione (oltremodo?) restrittiva della “causa di forza maggiore” di cui all’art. 55 NOIF. Sindacare sotto il profilo della “ordinaria diligenza” il comportamento di una società di calcio alle prese con la difficile gestione dei primi contagi all’interno del gruppo squadra appare operazione particolarmente complessa, destinata a suscitare inevitabili polemiche nelle successive decisioni che il Giudice sportivo è chiamato ad assumere a breve per casi simili.

Come noto, infatti, Udinese-Salernitana è stata soltanto la prima gara di questo campionato a non essere stata disputata causa COVID, mentre, ad esempio, in occasione della 20^ giornata le partite non giocate a seguito di provvedimenti delle ASL sono state quattro. Per decidere su questi casi il Giudice sportivo dovrà a questo punto operare una valutazione dei fatti altrettanto dettagliata, in modo da riuscire a decifrare correttamente il comportamento della società come soggetto “neutrale” o “non neutrale” rispetto all’intervento dell’autorità sanitaria. Lo si ripete: sindacare l’operato delle società calcistiche sotto il profilo della “neutralità” rispetto agli interventi delle ASL rischia di rivelarsi compito assai problematico per il Giudice sportivo, tanto più se tale sindacato si dovesse spingere oltre – come forse accaduto già nel caso qui in esame – rispetto alla valutazione dei soli comportamenti icto oculi “non neutrali”.

Probabilmente si tratta soltanto di un capitolo di una saga ancora non vicina alla conclusione.

Ai sensi del secondo comma dello stesso art. 55 NOIF, infatti, la decisione del Giudice sportivo sulla causa di forza maggiore potrà essere valutata, a seguito di ricorso, dalla Corte Sportiva d’Appello in seconda istanza. Ma, come accaduto nel caso Juventus-Napoli sopra citato, non è escluso che sulla questione arrivi a pronunciarsi il Collegio di garanzia del CONI.

La decisione commentata è reperibile al link https://www.legaseriea.it/uploads/default/attachments/comunicati/comunicati_m/9117/files/allegati/9228/cu140.pdf

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Alberto Orlando (nella foto sotto), nato a Casarano il 27.03.1993, è ricercatore (RTDa) di Diritto pubblico comparato presso l’Università del Salento. Si occupa di diritto comparato dello sport, intelligenza artificiale e sostenibilità delle società sportive. Ha conseguito presso la stessa Università la Laurea con lode in Giurisprudenza e il Dottorato di ricerca.

 


 

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