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SNL SPORT LAW AND MANAGEMENT - Il blog ufficiale del Corso di Laurea Unisalento in Diritto e Management dello Sport

sabato 10 giugno 2023

convegno CONI Unisalento riforma dello sport (26/05/2023) - Intervento Prof. Luigi Melica

convegno CONI Unisalento riforma dello sport - trascrizione a cura di Michelangela Greco

Saluti istituzionali

Presidente Coni Giliberto Angelo

La legge è una legge sbagliata, perché non è fatta dall’interno ma è stata imposta, da persone che probabilmente conoscono poco il nostro mondo. Quando si vogliono cambiare le cose, due sono i modi per farlo: o le riforme o le guerre. In un caso e nell’altro ci vogliono mezzi, risorse economiche ed umane. Nel nostro caso non ci sono né le risorse economiche, né tanto meno quelle umane. Questa legge è stata scritta male ed applicata peggio. Se il 1° luglio entrerà in vigore il decreto attuativo, che metterà in ginocchio le ASD, ci sarà poco da fare. Orbene, dal 1° luglio tutte le ASD o SSD dovranno modificare lo statuto, specificando se la prevalenza sia sportiva o economica e sostenendo delle spese.

I criteri e i limiti saranno definiti con apposito decreto, di prossima emanazione, dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Cosa significa? Che questo metterà in ginocchio il mondo dello sport.

Sarebbe bastato modificare la legge Melandri, senza creare questa confusione. Però, il CONI che elegge 65 consiglieri, sulla base di quella legge che vuole la rappresentanza delle atlete, dei tecnici e dei dirigenti, si sarebbe potuto riunire, formulando una proposta di legge dello Sport indirizzata al ministero vigilante, il quale avrebbe fornito un parere sulla linearità rispetto alla Costituzione. In caso di mancata conformità, il CONI avrebbe adeguato la proposta e si sarebbe giunti ad una nuova legge dello Sport, così come si è sempre fatto. Questo meccanismo ha subito, per usare termini sportivi, un fallo, in quanto la politica ha voluto fare questa Riforma.

 

Prof. Luigi Melica

Nel mondo dello sport esistono due realtà: una delle società professionistiche, e un’altra numericamente preponderante che riguarda piccole ASD.

Il mondo della politica dovrebbe anzitutto occuparsi di questa distinzione e sostenere economicamente le associazioni dilettantistiche. La riforma va fatta, perchè le prime società sono aiutate dal sistema mentre le seconde no, nonostante dal punto di vista degli allenamenti settimanali è minima la differenza tra sportivi professionisti e dilettanti. Occorre considerare inoltre che le associazioni dilettantistiche tolgono dalla strada tantissimi ragazzi, bisognerebbe investire su questa causa. Le ASD che tolgono i ragazzi dalla strada devono ricevere un contributo economico dalle regioni, per il servizio sociale che svolgono. Qualcuno delle istituzioni dovrebbe prendersi carico di questo, e non possono essere le federazioni o il CONI.

 

Avv. Emanuela De Leo

Parlare di Riforma dello Sport è difficilissimo. Dal punto di vista storico, nel corso degli ultimi 30 anni, la società si è evoluta e così lo sport. Lo sport si chiama “dilettantistico”, perché nasce per diletto, ai tempi praticato solo dai ricchi. Negli anni ‘80, ci si rende conto che lo sport è diventato un fenomeno importante. Con legge 91/1981 si regolamenta solo lo sport professionistico. Mentre lo sport dilettantistico, viene lasciato in un limbo fino alla riforma. Prima della riforma, lo sport era regolamentato solo dal punto di vista fiscale, dall’art.148 TUIR e dall’art. 90 della finanziaria del 2003. Però la definizione di sport, giusta o sbagliata che sia, è stata data per la prima volta nell’art.2 del d.lgs. n.36/2021, che entrerà in vigore il 1° luglio 2023. Quindi dal punto di vista civilistico, lo sport dilettantistico non era regolamentato.

La riforma però andava fatta dal basso e non dall’alto, secondo il principio di sussidiarietà orizzontale, ex. art. 118, ultimo comma, della Costituzione.

La legge delega risale al mese di agosto 2019, i 5 decreti attuativi (dei quali 4 sono già in vigore) risalgono al febbraio 2021. Fino ad oggi in molti non si sono preoccupati della Riforma, pensando che essa sarebbe stata rinviata all’infinito. Invece stiamo parlando di qualcosa che è già attuale, la Riforma è una realtà. Il registro dell’attività sportive dilettantistiche (RAS) è già in vigore dallo scorso anno, dal 31 agosto 2022. Si è intervenuti per l’ennesima volta sul decreto attuativo del RAS, ma ancora permangono dubbi interpretativi.

 

A cosa serve il RAS? Il RAS, secondo il decreto n.39:

       certifica la natura dilettantistica di ASD ed SSD (art.10);

       certifica la natura dilettantistica dell’attività svolta dalle associazioni affiliate agli enti di promozione, alle discipline sportive associate, alle federazioni sportive nazionali;

       serve alla PA per verificare cosa succede nelle associazioni;

       serve ad ottenere la personalità giuridica in maniera semplificata, in deroga al dpr 361/2000 ;

       serve a gestire rapporti di collaborazione con vari lavoratori che si avranno nelle associazioni;

       serve a chi ha dei rapporti con le associazioni, soprattutto quelle aventi personalità giuridica ma non solo, e che quindi dal profilo pubblico possa accedere per vedere qual è la realtà con cui ci si interfaccia, come forma di garanzia. Su questo, bisogna precisare che già c’era il registro CONI, quindi perchè è stato necessario un altro registro? Perchè probabilmente non si vuole più pensare allo sport come appannaggio esclusivo del CONI, anche perché il CONI è un unicum rispetto ai comitati olimpici internazionali. Il CONI si occupa della formazione olimpica. È necessario che il CONI venga non ostacolato, bensì supportato rispetto a tutto ciò che non è sport olimpico. Chi era iscritto nel registro CONI, ha dovuto semplicemente attivare la propria utenza sul RAS, i dati del registro CONI sono transitati nel RAS. Le associazioni costituite dopo il 23 agosto 2022, devono compiere un altro passaggio attraverso l’ente affiliante che caricherà sul RAS il codice fiscale dell’associazione e del presidente, dopo sarà il legale rappresentante dell’associazione ad attivare la propria utenza.

 

Stante le numerose funzioni, il RAS non è ancora attivo.

Quali dati si inseriscono nel RAS? Innanzitutto quelli che si inseriscono nel registro CONI. Poi vi sono delle novità: devono essere inseriti tutti i nomi e i dati dei tesserati, tutti gli impianti. Addirittura inizialmente il decreto prevedeva il deposito dei rendiconti, poi c’è stato un correttivo, anche del decreto 39, per cui non è più necessario inserire i bilanci, però è necessario entro il 31 gennaio di ogni anno depositare un’autocertificazione con cui si rende conto del fatto che ci siano state delle modifiche nell’assetto societario o tutto quello che è successo nel corso dell’anno, che possa interessare il Dipartimento dello sport, sport e salute, l’Agenzia delle Entrate, il Ministero del lavoro.

Purtroppo ci sono il RUNTS, il registro CONI, il RAS, il registro CIP. Immaginate un ASD che è anche un APS, deve essere intanto iscritta a tutti e due. Nonostante il correttivo del decreto 36 abbia fatto in modo di allineare terzo settore e “sport puro” - parentesi: nella riforma del terzo settore del 2017 si dice che le APS possono svolgere anche attività sportiva fra le attività di interesse generale. Nel 2019 si ha la riforma dello sport, in cui si parla di sport vero e proprio, nel decreto 36 non c’era però un allineamento tra terzo settore e sport vero e proprio. Il decreto 36 ha cercato di collegare i due sistemi che si occupano del non profit.

 

Però, cosa è successo? C’è un problema. Quali sono i requisiti per iscriversi al RAS? Si parla per poter essere iscritti al RAS di “attività sportiva, nonché formazione, didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva”.  In tutta la riforma dello sport si fa una grande confusione su chi possa essere qualificato come associazione o società sportiva dilettantistica. Non è una questione solo terminologica. Dai requisiti per essere iscritti al RAS, dipendono le agevolazioni fiscali. Non si capisce se un’associazione sportiva possa svolgere esclusivamente attività sportiva o se debba necessariamente svolgere attività didattica.

Esempio, si pensi ad una palestra di fitness ASD, in cui si fanno solo corsi, senza competizioni. È un’attività sportiva dilettantistica che può iscriversi al RAS e quindi beneficiare di tutti gli sgravi fiscali? Non si sa. Il problema è che il decreto n.36 ha consentito agli enti del terzo settore di entrare nel mondo dello sport vero e proprio, ma gli enti del terzo settore non fanno solo attività sportiva ma anche altre attività. Il legislatore nel correttivo di novembre con l’art. 38 comma 1, ha detto che l’area del dilettantismo comprende i sodalizi che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme, senza distinzione tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica e motoria. Il problema non è risolto. Abbiamo due articoli in contraddizione tra loro nel regolamento del RAS.

Il primo dice che entro 180 giorni dall’iscrizione (nuova costituzione) al RAS, devi comunicare di svolgere almeno una delle attività o di didattica o di formazione. Quindi se faccio solo corsi ma non faccio campionati, secondo questa norma posso iscrivermi al RAS.

Il secondo articolo dice invece che servono tutte e due le attività, sia di didattica che di formazione.

 

Veniamo alle modifiche statutarie. Intanto occorre modificare gli statuti delle associazioni. È importante distinguere tra l’attività principale praticata in via stabile e le attività diverse. Allineandosi con il terzo settore, il legislatore ha dato una stretta, dicendo che l'attività istituzionale è quella praticata in via stabile e principale. Le attività diverse (es. attività ricreative, come i campi estivi) come si regolamentano? Se il 1° luglio entra in vigore la riforma, teoricamente sono attività diverse. Posto che si attende il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che riguarderà esclusivamente i limiti entro cui si potranno praticare queste attività che se andiamo al terzo settore, dovrebbe essere il 30% delle entrate del bilancio e il 66% dei costi (non lo sappiamo, perché il decreto ancora non c’è, e fortunatamente il correttivo ha tolto di mezzo da questo computo le sponsorizzazioni, i proventi promo pubblicitari, i proventi dalla gestione di impianti e i indennità per il trasferimento di atleti). Il problema qual è? Che non è chiaro. Speriamo che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri chiarisca. Eppure, se il 1° luglio entra in vigore la riforma, noi dobbiamo modificare gli statuti nel senso in cui vi ho detto.

Bisogna prendere contezza del fatto che, in parte la riforma è già legge e bisogna adeguarsi, modificando gli istituti. L’iscrizione al RAS bisogna farla. Per legge, l’unico ente certificatore non più il CONI, bensì il Dipartimento dello Sport.

 

Presidente Coni Giliberto Angelo

Il CONI, nel consiglio nazionale del 23 ha già detto che nel prossimo consiglio presenterà alle Federazioni Nazionali un documento in cui dirà come fare la modifica dello statuto, nominando anche un commissario ad acta, che lo farà per tutte le Federazioni.

 

 

giovedì 2 febbraio 2023

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sabato 28 gennaio 2023

Candidatura per l’elenco dei Formatori della FORMAZIONE OLIMPICA CONI

Il CONI all’interno delle sue attività istituzionali ed in linea con la Carta Olimpica CIO, ha l’esigenza di mantenere aggiornata la competenza di tutti i ruoli, tecnici e manageriali, che operano nel settore sportivo nazionale.
Per raggiungere questo obiettivo, con finalità olimpiche e di alto livello, è stato elaborato il progetto “Formazione Olimpica”, condiviso con il CIO e approvato dalla Giunta Nazionale del CONI il 18.11.2022.

 
La prima fase prevede la selezione e valutazione dei nuovi formatori nazionali che potranno sottoporre la loro candidatura, seguendo le indicazioni dell’avviso, per uno dei due settori:
-       Sport Science
A titolo di esempio: fisiologia, metodologia, medicina, psicologia, nutrizione, preparazione, valutazione, biomeccanica etc

-       Sport Management
A titolo di esempio: giurisprudenza, economia, marketing, fisco e tributi, manager etc

 

MODULI, INFO AL LINK QUI SOTTO

https://www.coni.it/it/block-notes/candidatura-per-l-elenco-dei-formatori-della-formazione-olimpica-coni.html  

martedì 24 gennaio 2023

Alberto Bollini, CT Nazionale Italiana Under19 all'Unisalento - le foto dell'incontro di Valentin Gabriel Bizzochetti

 Alberto Bollini, ct della nazionale italiana Under19, è tornato nel Salento per un seminario dal titolo “L’allenatore dei settori giovanili: etica, valori educativi, valorizzazione del talento”. L’appuntamento, organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche in collaborazione con il dipartimento di Scienze Motorie dell’Università del Salento, ha visto intervenire, oltre il CT azzurro, anche il professore Luigi Melica (Presidente del Dipartimento di Scienze Giuridiche), il professore Attilio Pisanò (presidente del Corso di Laurea in Diritto e Management dello Sport), il dottor Roberto Rella (Presidente CUS Lecce), la professoressa Loredana Capobianco (Presidente del Corso di Laurea in Scienze Motorie e dello Sport), Giuseppe Calvi (giornalista sportivo) e il professore Dario Colella (Docente di Metodi e Didattiche delle attività motorie). Inoltre era presente il tecnico leccese Davide Mazzotta, allenatore in seconda della nazionale maltese e la squadra di calcio del CUS Lecce vincitrice dello Scudetto per la seconda volta consecutiva e capitanata da Francesco Mariano. Le foto dell'incontro sono di Valentin Gabriel Bizzochetti

 
 
 























Alberto Bollini, CT Nazionale Italiana Under19 all'Unisalento -. Intervista di Mattia Antonio Ala

sabato 25 giugno 2022

Vincolo sportivo. Timide novità nella figc. Intervento di Domenico Zinnari*

 Con il Comunicato Ufficiale n.283/A  del 15 giugno 2022 la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha disposto la modifica degli articoli 31, 32 e 32 bis delle N.O.I.F. ( Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.) con decorrenza dall’1 luglio 2022.

Le modifiche introdotte incidono su alcuni peculiari profili del c.d. vincolo sportivo nell’ambito dilettantistico.

Nel dettaglio il primo intervento attiene l’art. 31 delle N.O.I.F. in tema di “Giovani”.

 La nuova stesura dell’articolo 31 precitato prevede che ‘Sono qualificati Giovani i calciatori e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto l’ottavo anno e che all’inizio della stagione sportiva non abbiano compiuto il 16° anno”.

Il testo previgente individuava i calciatori e/o calciatrici con status di Giovani  in quei soggetti che avevano compiuto ”l’ottavo anno di età e che al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il 16° anno di età’.

La modifica normativa, come detto in vigore dall’1 luglio 2022  una specifica disciplina transitoria. Per la stagione 202/2023 le società di Puro Settore Giovanile ( ossia quelle che non siano associate alla Lega Nazionale Dilettanti)  potranno tesserare con vincolo annuale calciatori e/o calciatrici nati nel primo semestre del 2006.

Nella stagione sportiva 2023/2024  le dette società potranno tesserare con vincolo annuale calciatori e/o calciatrici nati nel primo semestre del 2007.


Significativa la modifica dell’art. 32 delle N.O.I.F. La nuova normativa prevede  lo “scorporo’ del comma 1 dell’articolo 32 che definisce i “Giovani Dilettanti”. I

La precedente disciplina, infatti, recitava: “I calciatori/calciatrici Giovani, dal 14° anno di età anagraficamente compiuto, possono assumere con le società di Lnd o della Divisione Calcio Femminile per la quale sono già tesserati, vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 25° anno di età, acquisendo la qualifica di ‘Giovani Dilettanti”.

La nuova norma contenuta nell’art. 32 lett. a) , per contro, prevede che: “I calciatori/calciatrici che in corso di stagione compiono il 16° anno di età possono assumere con la società della Lnd o con le società di serie B della Divisione Calcio femminile per la quale sono già tesserati/e, vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 24° anno di età, acquisendo la qualifica di ‘Giovane Dilettante’.

La successiva lett. b) inoltre prevede che‘I calciatori/calciatrici che al 1° luglio abbiano compiuto il 16° anno di età, assumeranno con la società di Lnd o con le società di serie B della Divisione Calcio femminile per la quale sono già tesserati/e, vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 24° anno di età, acquisendo la qualifica di ‘Giovane Dilettante’.

In sintesi, pertanto, se anteriormente all’entrata in vigore della nuova  disciplina i calciatori e/o calciatrici  al compimento del 14° anno  in corso di stagione  potevano assumere  con società  della LND o della Divisione Calcio Femminile   il vincolo valido fino al 25° anno di età., con le modifiche introdotte,  sarà possibile assumere il vincolo  non prima del compimento del 16° anno  di età e si esaurirà nella stagione in cui il calciatore o calciatrice compirà il 24° anno.

In via transitoria  per la stagione 2022/2023 sarà consentito, per i calciatori/calciatrici nati nel primo semestre dell’anno 2006, assumere il vincolo anche per una sola stagione sportiva, al termine della quale saranno liberi/e di diritto.

Omologo “ meccanismo” è previsto per la stagione sportiva relativamente ai calciatori/calciatrici nati nel primo semestre dell’anno 2007.

 

L’ultima modifica, correlata e consequenziale a quelle precedentemente illustrate,  attiene l’art. 32 bis delle N.O.I.F.

Nel precedente testo, difatti, si stabiliva che: “I calciatori e le calciatrici, che, entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagraficamente compiuto o compiranno il 25° anno di età, possono chiedere nelle modalità previste, lo svincolo per decadenza’.

Secondo la nuova formulazione: “I calciatori e le calciatrici che entro il termine della stagione sportiva in corso abbiano compiuto o compiranno il 24° anno di età possono chiedere nelle modalità previste, lo svincolo per decadenza”.

Info link al Provvedimento 

 

**Avvocato Domenico Zinnari (nella foto sotto) del Foro di Lecce esperto di Diritto Sportivo

 


 

giovedì 5 maggio 2022

Sport e "diritti" in Italia e nel mondo di Luigi Melica (Bologna University Press)

Il volume approfondisce, ricorrendo alla comparazione giuridica, la pratica dello sport organizzato agonistico, amatoriale, dilettantistico e professionistico e si interroga sulla più corretta distribuzione delle competenze in materia, rispettivamente, tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale. Occasione della ricerca è la contrapposizione avvenuta tra il Comitato olimpico internazionale e lo Stato italiano nel biennio 2019/2021, quando il Parlamento italiano aveva approvato una nuova legge delega sullo sport. Da lì, la ricerca indaga sulle regole della Carta olimpica e sulla loro forza e valore di legge all’interno degli ordinamenti internazionale/convenzionale e nazionale. Nelle conclusioni, ci si sofferma anche sul ruolo delle Federazioni internazionali e dello stesso Comitato olimpico internazionale nella geopolitica mondiale, soprattutto quando chiamati ad assumere decisioni difficili, spaziando dalla neutralità politica consacrata nella Carta, fino alla difesa dei valori olimpici di democrazia, non discriminazione, libertà di pensiero, parimenti ricompresi in essa.

 


 

03-05-2022: #fipavlecce - Attilio Pisanò, un ciclo di seminari tra sport...

03-05-2022: #fipavlecce - Camillo Placì, le competenze trasversali nello...